L’ADI e il processo di semplificazione
Il processo in corso in questi anni è diretto principalmente alla semplificazione delle procedure in funzione di una maggiore efficienza del sistema. Con le nuove disposizioni si è voluto semplificare soprattutto l’iter in materia di esercizio, accreditamento, vigilanza e controllo delle unità di offerta sociosanitarie.
Le disposizioni riguardano prioritariamente:
- la semplificazione delle procedure per l’esercizio e l’accreditamento mediante la nuova Segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA
- i requisiti richiesti sia ai rappresentanti legali che agli esercizi stessi
- il ruolo mantenuto dalla Regione di definire le regole di vigilanza e controllo con strumenti che assicurano il monitoraggio
- obblighi per tutte le unità d’offerta di assoggettarsi a vigilanza e controllo, mediante documentazione che facilita tale fase
- comportamenti omogenei delle ASL nell’esercizio della vigilanza e del controllo anche attraverso la ridefinizione di ruoli e responsabilità
- l’indicazione delle figure professionali coinvolte nelle diverse fasi del controllo, con le ASL tenute ad assicurare adeguate risorse di personale e strumentali per questa specifica attività
- maggior ruolo di coordinamento e raccordo da parte della Regione, anche mediante strumenti e moduli standardizzati, la revisione e l’aggiornamento degli oggetti da sottoporre a verifica, la condivisione e implementazione dei debiti informativi a carico delle singole unità d’offerta e delle ASL
- adeguata tutela del livello di soddisfazione della domanda, dell’appropriatezza e della congruità delle prestazioni, in forza del principio di centralità del cittadino.
Chi può offrire prestazioni ADI
Possono erogare prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) le unità che possiedono i requisiti richiesti regolati dalla delibera 3541 del 30 maggio 2012. I requisiti riguardano sia la persona giuridica del legale rappresentante sia l’esercizio, e sono di tipo strutturale, tecnologico, organizzativo e gestionale.
Come si segnala l’inizio dell’attività
I principi generali per l’avvio e l’accreditamento delle unità d’offerta della rete socio sanitaria sono fissati dalle leggi regionali n.3/2008 e n. 33/2009. L’abilitazione all’esercizio e l’accreditamento sono due fasi di validazione con l’obiettivo di garantire livelli essenziali e uniformi di assistenza, rispondenti agli standard qualitativi stabiliti dalle normative. sono previste attività di vigilanza e controllo per accertare se i requisiti previsti sono mantenuti,e per verificare l’appropriatezza delle prestazioni erogate nonché il corretto adempimento degli obblighi.
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
È il nuovo strumento che sostituisce la precedente denuncia di inizio attività. Chi possiede i requisiti richiesti provvede a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla ASL di competenza. Se il soggetto gestore è interessato oltre che all’esercizio anche all’accreditamento dell’unità di offerta trasmette, insieme alla SCIA, la richiesta di accreditamento con l’apposita modulistica. In questo caso si parla di SCIA contestuale.
Chi si può accreditare, come e perché
L’accreditamento è un provvedimento amministrativo a favore di un soggetto giuridico per una determinata unità di offerta, che abilita ad erogare prestazioni per conto del servizio sociosanitario regionale.
L’accreditamento dà accesso al contratto e, quindi, alla remunerazione delle prestazioni da parte del sistema sociosanitario. L’accreditamento presuppone il possesso di requisiti ulteriori a quelli stabiliti per il semplice esercizio e in pratica implica un innalzamento dei livelli qualitativi di servizio. Per essere accreditata, l’unità d’offerta deve possedere requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali ulteriori rispetto a quelli minimi per il suo esercizio.
Ne consegue che:
- si può accreditare anche solo una parte dei posti che il soggetto gestisce o delle prestazioni che il soggetto esercita
- abilitazione e accreditamento sono relativi al soggetto gestore e all’unità di offerta da quest’ultimo in concreto esercitata
- se una persona giuridica gestisce più unità d’offerta, sono necessarie distinte SCIA di esercizio e, per ciascuna, un provvedimento specifico di accreditamento
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Fonte | Regione Lombardia